In relazione ai due gradi della professione di cui I° grado l’Aspirante guida alpina e II° grado la Guida Alpina Maestro di alpinismo, previsti dalla Legge n.6/1989 e con riferimento ai limiti posti al primo grado, si è voluto fornire una specifica regolamentazione atta allo sviluppo alla professione da svolgere sul territorio nazionale.
L’aspirante guida può infatti svolgere le attività consentite alla Guida Alpina, limitatamente al territorio italiano, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno. La crescente richiesta di turismo esperienziale, ossia di sport praticati all’aria aperta nel rispetto dell’ambiente, può trovare risposta in tutte le regioni sia sulle alte creste sia nelle falesie di bassa quota. |